1. Al fine di garantire una migliore informazione al consumatore, i prodotti marmorei e lapidei possono essere oggetto di qualsiasi tipo di contratto d'uso solo qualora ne sia specificata e determinata l'origine geografica.
2. La denominazione del prodotto marmoreo e lapideo caratterizzante l'origine geografica o la nomenclatura del prodotto non può costituire oggetto di registrazione assieme ad altri elementi o a parole che ne compromettono la specificità, per qualsiasi classe di prodotti o di servizi. Eventuali registrazioni o usi impropri e generici effettuati in violazione del divieto stabilito dal presente comma sono nulli a tutti gli effetti di legge.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica a qualsiasi uso commerciale o di servizio del prodotto marmoreo e lapideo.
1. È vietato pubblicizzare, stipulare contratti, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti marmorei e lapidei utilizzando formule generiche, quali la parola «tipo» seguita dalla denominazione generica del prodotto, al fine di indurre in inganno il consumatore sulla provenienza geografica del prodotto.